Finalmente pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate che contiene le novità che hanno interessato la cessione e lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti e Aiuti-Bis.
Con la circolare n.33/E vengono infatti forniti i chiarimenti sulla cessione dei crediti ai “correntisti” e ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare dello scorso giugno.
I chiarimenti sulla responsabilità solidale
Il documento fornisce chiarimenti utili sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito.
La responsabilità in solido tra cedente e cessionario del credito maturato sarà limitata ai soli casi di dolo e colpa grave, come ad esempio in caso di “omissioni macroscopiche” in termini di diligenza richiesta e quindi se, ad esempio, l’acquisto delle somme derivanti dal Superbonus 110% è stato effettuato in assenza dei documenti richiesti.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate elenca, inoltre, alcune ipotesi esemplificative e non esaustive dei casi in cui scatterà la responsabilità in solido:
- il dolo ricorrerà nei casi in cui il cessionario sia consapevole dell’inesistenza del credito, ad esempio quando sia stata preventivamente concordata con il beneficiario del superbonus la modalità di generazione o fruizione dello stesso o se ad un primo esame risulti palese il carattere fittizio del credito, e ciò nonostante sia stata operata la cessione del credito e la compensazione dello stesso mediante modello F24;
- si parla invece di colpa grave in caso di omissioni macroscopiche nella diligenza richiesta, ad esempio in caso di mancata acquisizione della documentazione richiesta ai fini della cessione del credito o di errori evidenti, ad esempio quindi in caso di asseverazioni relative ad immobili diversi da quelli oggetto di intervento.
Novità e chiarimenti
Nuovi chiarimenti operativi che si affiancano ad ulteriori novità, come la remissione in bonis in caso di comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura non inviata entro il 29 aprile: ci sarà tempo fino al 30 novembre 2022.
Le nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate tornano inoltre sugli “indici di diligenza” elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno, fornendo una chiave di lettura più chiara e aggiornata alla luce delle ultime modifiche.
L’obiettivo del documento è chiaro: favorire la ripartenza del mercato della cessione del credito in relazione al Superbonus 110 % e ai bonus edilizi, dopo il lungo stop causato dalla previsione di regole più stringenti in materia di controlli.
Per approfondimenti:
Circolare n. 33 del 6 ottobre 2022