L’attività CANDE sul Super EcoBonus
Grazie all’attività della Class Action Nazionale Dell’Edilizia (CANDE) sul Super Eco Bonus si è venuti a conoscenza del fatto che ci sono centinaia se non migliaia di aziende con crediti d’imposta diventati incedibili dopo la serie di provvedimenti che si sono susseguiti da novembre scorso in poi (Decreto Antifrodi, Finanziaria, Sostegni Ter, vari ed eventuali).
Il trattamento contabile del Superbonus
Relativamente al “costo” per lo Stato, molto interessante è il documento messo a punto dalla Class Action Nazionale Edilizia (CANDE) all’interno del quale vengono riepilogate le norme che riguardano le agevolazioni fiscali in edilizia e illustrato, normativa alla mano, il trattamento contabile del superbonus.
L’attività CANDE sul Super EcoBonus parte dalla considerazione che il credito d’imposta da Superbonus 110% (diretto o indiretto perché ceduto) è un mancato gettito fiscale futuro che, per il principio di prudenza del bilancio, deve avere una adeguata copertura finanziaria di previsione.
In realtà, da uno studio condotto dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, viene presentato un modello di stima degli effetti positivi indotti dai bonus edilizi dal quale si evince come la relazione tecnica che ha accompagnato il d.l. n. 34 del 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), abbia in realtà sottostimato le maggiori entrate che ne sarebbero derivate.
Ciò detto, però, il credito non è ascrivibile come debito pubblico il primo anno, perché non contiene alcun obbligo da parte dello Stato a corrispondere una qualsiasi somma presente o futura correlata.
Crediti d’imposta non pagabili e crediti d’imposta da pagare
Il credito d’imposta ha una precisa definizione contenuta nel “The Manual on Government Deficit and Debt” (MGDD) che viene distinto in due categorie:
- crediti d’imposta “non pagabili” (noti anche come “non rimborsabili” o “sprecabili”), che sono quelli limitati all’importo del debito d’imposta durante l’esercizio (o più esercizi quando è consentito il riporto). Tutti gli importi del credito d’imposta che eccedono la responsabilità del contribuente nel periodo in vigore sono “persi”;
- crediti d’imposta “da pagare” (detti anche “rimborsabili” o “non sprecabili”), che sono quelli in cui l’intero importo viene comunque versato al beneficiario, compreso il pagamento dell’eccedenza quando l’agevolazione è maggiore rispetto al debito d’imposta. Nel “sistema” di crediti d’imposta pagabili, i pagamenti vengono assegnati indipendentemente dall’entità dell’onere fiscale (anche se non esiste alcun debito fiscale). I crediti d’imposta da pagare sono passività governative non contingenti; rappresentano un obbligo per il governo.
I crediti edilizi restano “non pagabili” a prescindere dal numero di anni in cui vengono ripartiti (che riduce solo la probabilità di essere persi ma non la annulla) o dalla loro modalità di utilizzo. I crediti d’imposta non pagabili sono registrati come una riduzione del gettito fiscale e quindi riducono l’«onere fiscale» e le entrate totali. Al contrario, per i crediti d’imposta esigibili, l’intero importo del credito d’imposta è contabilizzato come spesa pubblica e non si ha riduzione del gettito fiscale.
In conclusione, il credito d’imposta cedibile del Superbonus 110%, non essendo mai rimborsabile, viene definito come “credito d’imposta non pagabile” e per il bilancio dello Stato deve essere considerato solo un mancato gettito fiscale futuro, ma mai una spesa, se non per la quota utilizzabile già dal primo anno.
Approfondimenti:
https://www.classactionnazionaleedilizia.it/
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1669